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Nuovi adempimenti antimafia per i titoli edilizi privati introdotti dalla L.R. 18/2016
Nuovi adempimenti antimafia per i titoli edilizi privati introdotti dalla L.R. 18/2016
Creato il: 20/05/2016
Aggiornato il: 30/09/2020
L'articolo 32 della LR 18/2016 prevede un nuovo adempimento in relazione alla disciplina antimafia, per chi presenta titoli edilizi disponendo l'acquisizione obbligatoria della documentazione antimafia, per i lavori di importo superiore ai 150.000 euro. Per i permessi di costruire il titolare deve dichiarare l'importo dei lavori. In caso siano superiori ad euro 150.000, occorre comunicare il nominativo dell'impresa esecutrice. Nel corso dell'istruttoria lo Sportello unico per l’Edilizia richiede alla Prefettura della Provincia in cui ha sede l'impresa esecutrice, la comunicazione antimafia attestante l'insussistenza delle condizioni previste dall'articolo 67 del D Lgs 159/2011. Se entro 30 giorni la Prefettura non provvede ad inviare il certificato, al fine di consentire l'avvio dei lavori, una volta che il titolo sia stato rilasciato, l'interessato deve produrre una autocertificazione attestante l'assenza delle condizioni sopra chiarite. Per la SCIA il titolare deve, analogamente, dichiarare il valore dei lavori da eseguire, e rilasciare una autodichiarazione (o produrre una autocertificazione del legale rappresentante l'impresa esecutrice) attestante l'assenza delle condizioni previste dall'articolo 67 del D Lgs 159/2011, in luogo del certificato prefettizio. L'Amministrazione si riserva di controllare la veridicità di quanto asserito, nell'ambito dei controlli a campione. Si ricorda che la SCIA ed il permesso di costruire non sono efficaci fino a che la documentazione antimafia, nei modi sopra ricordati, non sia stata prodotta. Le dichiarazioni degli interessati sono rilasciate ai sensi e per gli effetti del testo unico di documentazione amministrativa, DPR 445/2000, articoli 46 (autocertificazione) e 47 (auto dichiarazione) e consentono l'inizio dei lavori, ed in caso di mendacio sono perseguite ai sensi dell'articolo 76 del medesimo testo unico. Nel caso di mancata presentazione della documentazione di cui all'articolo 32 della LR 18/2016 o nel caso in cui dalla documentazione rilasciata dalla Prefettura dovessero risultare a carico delle imprese esecutrici le condizioni ostative alla realizzazione dei lavori, il Comune assume i provvedimenti di sospensione dei lavori edilizi, con effetto fino alla presentazione, da parte del committente, della documentazione prevista nella medesima disposizione per ditte in regola. In ottemperanza all'articolo 2 del D.Lgs 126/2016 la modulistica necessaria per assolvere agli adempimenti previsti nell'articolo 32 LR 18/2016 è pubblicata sul sito del Comune di Bologna - Dipartimento Riqualificazione Urbana - Sezione Modulistica (primo modulo dell'elenco) e deve essere utilizzata fino all'adeguamento della modulistica regionale. NOTA OPERATIVA (per l'uso di Scrivania del Professionista): Nel caso in cui l'impresa esecutrice delle opere non sia stata ancora individuata e nominata (PDC o SCIA "necessariamente" differita), essendo la documentazione antimafia prevista come documentazione essenziale nella piattaforma Scrivania del Professionista, si invita ad allegare, in sua sostituzione, un file giustificativo che chiarisca la non allegazione dello specifico "Modulo antimafia".
Categorie: Sismica
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