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FAQ - Titoli edilizi
E' obbligatorio il deposito di una SCCEA per la realizzazione di un parcheggio a raso, senza presenza di volumi in genere?
Creato il: 19/07/2017
Aggiornato il: 19/07/2017
Se si tratta di intervento realizzato ai sensi dell'art. 7 lett. g della L.R. 15/2013 non è dovuto il deposito della SCCEA.
In caso di deposito di SCCEA per un'unità immobiliare già dotata di agibilità e contestuale applicazione dell'art.100 c. 4, che voce bisogna barrare nella modulistica di deposito della SCCEA?
Creato il: 19/07/2017
Aggiornato il: 19/07/2017
La voce da barrare è "Richiesta SCCEA senza la realizzazione di lavori…" anche se la casistica nella modulistica è riferita ad unità prive di agibilità.
E' obbligatoria la Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e di Agibilità (SCCEA, ex CCEA) per interventi soggetti a CILA e a SCIA a sanatoria?
Creato il: 19/07/2017
Aggiornato il: 19/07/2017
In base alle modifiche apportate all'art. 23 della LR 15/2013 non è obbligatorio il deposito della SCCEA, Il facoltativo deposito non è soggetto alle sanzioni per tardiva presentazione.
Si rammenta che l'opera abusiva in tal caso sarà legittima ma non agibile.
La SCCEA deve essere depositata per gli interventi che prevedono la realizzazione di opere soggette a CILA?
Creato il: 19/07/2017
Aggiornato il: 19/07/2017
No, la nuova LR 15/2013 in vigore dal 1° luglio 2017 non prevede l'obbligo del deposito della SCCEA per le opere soggette a CILA.
E' prevista la prescrizione della sanzione pecuniaria per la ritardata o mancata presentazione della SCCEA, qualora siano trascorsi più di 5 anni dalla fine dei lavori?
Creato il: 19/07/2017
Aggiornato il: 19/07/2017
Ai sensi dell'art. 28 della L. 689/1981, se sono trascorsi più di 5 anni e 15 giorni dalla fine dei lavori e non sono stati assunti atti di interruzione della prescrizione, il diritto a riscuotere la sanzione è prescritto.
Come si determina la sanzione per il ritardo o la mancata presentazione della SCCEA?
Creato il: 29/06/2017
Aggiornato il: 17/07/2017
Per i titoli edilizi la cui validità sia scaduta prima del 28/9/2013, la sanzione pecuniaria è pari a € 464,00 in base all'art. 12 del "Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia edilizia" allegato alla Delibera O.d.G 231/2016.
Per i titoli con scadenza di validità successiva al 28/09/2013, la tardiva richiesta di SCCEA comporta il pagamento di una sanzione pari a € 100,00 al mese per unità immobiliare, fino ad un massimo di 12 mesi. Trascorso tale termine, il Comune, previa diffida a provvedere entro il termine di sessanta giorni, applica la sanzione di € 1000,00 per mancata presentazione della domanda di SCCEA in aggiunta alla sanzione per tardiva richiesta (comma 2 dell’articolo 26 della LR 15/2013)