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Titoli edilizi


E' obbligatorio il deposito di una SCCEA per la realizzazione di un parcheggio a raso, senza presenza di volumi in genere?

Creato il: 19/07/2017
Aggiornato il: 19/07/2017

Se si tratta di intervento realizzato ai sensi dell'art. 7 lett. g della L.R. 15/2013 non è dovuto il deposito della SCCEA.

 


 


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Tag: parcheggi




In caso di deposito di SCCEA per un'unità immobiliare già dotata di agibilità e contestuale applicazione dell'art.100 c. 4, che voce bisogna barrare nella modulistica di deposito della SCCEA?

Creato il: 19/07/2017
Aggiornato il: 19/07/2017

La voce da barrare è "Richiesta SCCEA senza la realizzazione di lavori…" anche se la casistica nella modulistica è riferita ad unità prive di agibilità.

 


 


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Tag: modulistica




E' obbligatoria la Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e di Agibilità (SCCEA, ex CCEA) per interventi soggetti a CILA e a SCIA a sanatoria?

Creato il: 19/07/2017
Aggiornato il: 19/07/2017

In base alle modifiche apportate all'art. 23 della LR 15/2013 non è obbligatorio il deposito della SCCEA, Il facoltativo deposito non è soggetto alle sanzioni per tardiva presentazione.
Si rammenta che l'opera abusiva in tal caso sarà legittima ma non agibile.

 


 


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Tag: CILA SCIA sanatoria abusi




La SCCEA deve essere depositata per gli interventi che prevedono la realizzazione di opere soggette a CILA?

Creato il: 19/07/2017
Aggiornato il: 19/07/2017

No, la nuova LR 15/2013 in vigore dal 1° luglio 2017 non prevede l'obbligo del deposito della SCCEA per le opere soggette a CILA.

 


 


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Tag: CILA




E' prevista la prescrizione della sanzione pecuniaria per la ritardata o mancata presentazione della SCCEA, qualora siano trascorsi più di 5 anni dalla fine dei lavori?

Creato il: 19/07/2017
Aggiornato il: 19/07/2017

Ai sensi dell'art. 28 della L. 689/1981, se sono trascorsi più di 5 anni e 15 giorni dalla fine dei lavori e non sono stati assunti atti di interruzione della prescrizione, il diritto a riscuotere la sanzione è prescritto.

 


 


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Tag: sanzioni prescrizione sanzione




Come si determina la sanzione per il ritardo o la mancata presentazione della SCCEA?

Creato il: 29/06/2017
Aggiornato il: 17/07/2017

Per i titoli edilizi la cui validità sia scaduta prima del 28/9/2013, la sanzione pecuniaria è pari a € 464,00 in base all'art. 12 del "Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia edilizia" allegato alla Delibera O.d.G 231/2016.

Per i titoli con scadenza di validità successiva al 28/09/2013, la tardiva richiesta di SCCEA comporta il pagamento di una sanzione pari a € 100,00 al mese per unità immobiliare, fino ad un massimo di 12 mesi.  Trascorso tale termine, il Comune, previa diffida a provvedere entro il termine di sessanta giorni, applica la sanzione di € 1000,00 per mancata presentazione della domanda di SCCEA in aggiunta alla sanzione per tardiva richiesta (comma 2 dell’articolo 26 della LR 15/2013)

 


 


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Tag: sanzioni validità titoli edilizi