Tu sei qui
sanzioni
E' prevista la prescrizione della sanzione pecuniaria per la ritardata o mancata presentazione della SCCEA, qualora siano trascorsi più di 5 anni dalla fine dei lavori?
Creato il: 19/07/2017
Aggiornato il: 19/07/2017
Ai sensi dell'art. 28 della L. 689/1981, se sono trascorsi più di 5 anni e 15 giorni dalla fine dei lavori e non sono stati assunti atti di interruzione della prescrizione, il diritto a riscuotere la sanzione è prescritto.
Categorie: Titoli edilizi SCCEA
Tag: sanzioni prescrizione sanzione
Come si determina la sanzione per il ritardo o la mancata presentazione della SCCEA?
Creato il: 29/06/2017
Aggiornato il: 17/07/2017
Per i titoli edilizi la cui validità sia scaduta prima del 28/9/2013, la sanzione pecuniaria è pari a € 464,00 in base all'art. 12 del "Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia edilizia" allegato alla Delibera O.d.G 231/2016.
Per i titoli con scadenza di validità successiva al 28/09/2013, la tardiva richiesta di SCCEA comporta il pagamento di una sanzione pari a € 100,00 al mese per unità immobiliare, fino ad un massimo di 12 mesi. Trascorso tale termine, il Comune, previa diffida a provvedere entro il termine di sessanta giorni, applica la sanzione di € 1000,00 per mancata presentazione della domanda di SCCEA in aggiunta alla sanzione per tardiva richiesta (comma 2 dell’articolo 26 della LR 15/2013)
Categorie: Titoli edilizi SCCEA
Tag: sanzioni validità titoli edilizi