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E' obbligatoria la Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e di Agibilità (SCCEA, ex CCEA) per interventi soggetti a CILA e a SCIA a sanatoria?

Creato il: 19/07/2017
Aggiornato il: 19/07/2017

In base alle modifiche apportate all'art. 23 della LR 15/2013 non è obbligatorio il deposito della SCCEA, Il facoltativo deposito non è soggetto alle sanzioni per tardiva presentazione.
Si rammenta che l'opera abusiva in tal caso sarà legittima ma non agibile.

 


 


Categorie: Titoli edilizi SCCEA
Tag: CILA SCIA sanatoria abusi